Effetti del sisma emiliano sulle case (photo: SkyTg24) |
caro giuliano olivati, ciao
come promesso ieri sera su twitter, cercherò di illustrare con chiarezza come i terremotati emiliani siano presi in giro, nonostante il ritornello obbligato dei media e dei politici preveda che gli emiliani abbiano avuto piena soddisfazione dalle misure straordinarie adottate. mi sto prendendo la briga di spiegare cosa succede in emilia perchè sono stanco di essere non solo cornuto, ma anche mazziato e vorrei che gli italiani fossero consapevoli della verità, così almeno posso rimanere solo cornuto (e non anche mazziato): non tollero essere preso in giro!!
innanzitutto mi presento: alberto baraldi, abito a mirandola (Mo), una delle cittadine della bassa modenese (la parte nord della provincia) devastate dalle 2 tremende scosse del 20 e 29 maggio, ed in particolar modo dall'ultima che ha avuto epicentro a 3-4 km da qui. sono un dottore commercialista (ho insegnato da giovane diritto tributario all'università di modena) e quindi, in qualche modo, sono un tecnico.
tutta la materia è ricca di auteniche "perle" e, andando per gradi, cercherò di essere completo, partendo da quelle più macroscopiche. i riferimenti normativi li metto in nota per non appesantire l'esposizione.
1. credito d'imposta alle imprese per gli interventi sugli immobili distrutti, danneggiati e per la realizzazione delle opere (obbligatorie per legge) di miglioramento della resistenza antisismica
a. la prima norma intervenuta in argomento è stato il d.l. 6 giugno 2012, nr. 74, che all'art. 3 istituisce genericamente vari tipi di contributi elargibili ai terremotati, ma demandandone la concreta attuazione a provvedimenti dei presodenti delle regioni interessate (v. nota 1).
b. poco dopo è arrivata un'altra disposizione (art. 3-bis, dl 6 luglio 2012, nr. 95), che prevede che i contributi della norma precedente potessero, in alternativa, essere concessi sotto forma di finanziamento agevolato, garantito dallo Stato, contratto con normali banche operanti in zona (2); al pagamento di ogni rata del mutuo agevolato maturava un credito d'imposta di pari importo (capitale + interessi pagati), utilizzabile solo in compensazione. nessuno, almeno sin qui, si è preoccupato particolarmente, perchè questa forma di contributo (sotto forma di credito di imposta) era previsto in via alternativa, sicchè ciascuno sembrava libero di non accedere ai mutui agevolati e di scegliere l'elargizione diretta da parte dello stato dei contributi per la ricostruzione.
c. purtroppo, poi, almeno qui in emilia, sono arrivate le ordinanze dell'esimio Presidente della regione, Errani, cui tutte le norme primarie citate delegavano la concreta attuazione dei contributi da elargire (http://www.regione.emilia- romagna.it/terremoto/gli-atti- per-la-ricostruzione/le- ordinanze-del-presidente- errani-in-qualita-di- commissario-delegato ). secondo me, Errani si era messo d'accordo in questo senso con Monti fin dall'inizio.
In particolare, con l'ordinanza nr. 57 di Errani (art. 2), del 25 ottobre, è stato stabilito che i contributi spettanti alle imprese per i danni maggiori (fabbricati e beni mobili strumentali) siano erogati esclusivamente col sistema del mutuo/credito d'imposta (3).
In molti casi, il contributo concesso sarà solo virtuale, non riuscendo il contribuente a spendere il credito d’imposta ( e quindi il rimborso del mutuo ottenuto per la riparazione dei danno graverà sulle sue spalle). Infatti:
- i bilanci 2012 di molte aziende presenteranno perdite colossali, per la distruzione o demolizione dei fabbricati, dei beni strumentali, delle scorte, ecc.., perdite naturalmente riportabili a nuovo; anche i bilanci successivi risentiranno di minor redditività per la perdita di clientela (soprattutto per quelle aziende appartenenti a filiere produttive che, nell’impossibilità di assicurare le forniture, sono state sostituite). Insomma, per farla breve, prima che ci sia dell’ires o irpef da pagare passerà molto tempo in moltissimi casi;
- queste stesse aziende si troveranno poi a credito di iva a causa delle spese per la ricostruzione/ riparazione dei danni, ricostituzione delle scorte, ecc.., e quindi si farà fatica a utilizzare il credito d’imposta in compensazione con l’iva dovuta. Tralascio volutamente la questione della rimborsabilità di qs credito iva, perché ci saranno non pochi problemi in proposito;
- restano, è vero, i contributi dei dipendenti con cui poter compensare il credito d’imposta: ma facciamo due calcoli su un artigiano che fa un mutuo quindicennale di 3.000.000 per ricostruire il capannone; fosse anche il tasso agevolato del 2% solo, le rate annuali sarebbero di circa 230.000 €, contro una spesa annua per contributi di 15 dipendenti di 110.000/120.000 €: il resto, per pagare il mutuo, lo deve trovare l’imprenditore!
- per non parlare poi degli imprenditori più prudenti che, per sottrarre ai rischi d’impresa il capannone frutto di una vita di lavoro, si trovano l’immobile di proprietà di una società immobiliare, affittato alla società operativa: questi, neanche con i contributi dei dipendenti, riusciranno a compensare il credito d’imposta!! Al massimo, questi potranno compensare, tra 10 o 15 anni, l’ires dovuta sull’affitto dell’immobile ricostruito (dopo che saranno state compensate tutte le perdite d’esercizio rilevate per effetto della distruzione del vecchio immobile o della sua riparazione). Tanto varrebbe dire, a questi fortunati, che è meglio che trovino un ponte da cui buttarsi giù.
(continua qui)
alberto baraldi
(1) art. 3, dl 74/2012
1. Per soddisfare le esigenze delle popolazioni colpite dal sisma del 20 e del 29 maggio 2012 ... i Presidenti delle Regioni di ... stabiliscono, con propri provvedimenti ..... priorità, modalità e percentuali entro le quali possono essere concessi contributi nel limite delle risorse allo scopo finalizzate ..... In particolare, può essere disposta:
a) la concessione di contributi per la riparazione, il ripristino o la ricostruzione degli immobili di edilizia abitativa, ad uso produttivo e per
servizi pubblici e privati e delle infrastrutture, dotazioni territoriali e attrezzature pubbliche, distrutti o danneggiati, in relazione al danno effettivamente subito;
b) la concessione, previa presentazione di perizia giurata, di contributi a favore delle attività produttive, industriali, agricole, zootecniche, commerciali, artigianali, turistiche, professionali, ivi comprese le attività relative agli enti non commerciali, ai soggetti pubblici e alle organizzazioni, fondazioni o associazioni con esclusivo fine solidaristico o sindacale, e di servizi, inclusi i servizi sociali, socio-sanitari e sanitari, aventi sede o unità produttive nei comuni interessati dalla crisi sismica che abbiano subito gravi danni a scorte e beni mobili strumentali all'attività di loro proprietà. ....
d) la concessione di contributi per i danni agli edifici di interesse storico-artistico;
e) la concessione di contributi a soggetti che abitano in locali sgombrati dalle competenti autorità per gli onerisostenuti onseguenti a traslochi e depositi, nonché delle risorse necessarie all'allestimento di alloggi temporanei;
f) la concessione di contributi a favore della delocalizzazione temporanea delle attività danneggiate dal sisma al fine di garantirne la continuità produttiva;
(2) D.L. 6 luglio 2012, n. 95; Art. 3-bis. Credito di imposta e finanziamenti bancari agevolati per la ricostruzione
1. I contributi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, destinati ad interventi di riparazione, ripristino o
ricostruzione di immobili di edilizia abitativa e ad uso produttivo, nei limiti stabiliti dai Presidenti delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto
con i provvedimenti di cui al comma 5, sono alternativamente concessi, su apposita domanda del soggetto interessato, con le modalità del finanziamento agevolato.
A tal fine, i soggetti autorizzati all'esercizio del credito operanti nei territori di cui all'articolo 1 del citato decreto-legge n. 74 del 2012 possono contrarre
finanziamenti, secondo contratti tipo definiti con apposita convenzione con l'Associazione bancaria italiana, assistiti dalla garanzia dello Stato, fino ad un
massimo di 6.000 milioni di euro, ai sensi dell'articolo 5, comma 7, lettera a), secondo periodo, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, al fine di concedere finanziamenti agevolati ai soggetti danneggiati dagli eventi sismici. Con decreti del
Ministro dell'economia e delle finanze è concessa la garanzia dello Stato di cui al presente articolo e sono definiti i criteri e le modalità di operatività della
stessa, nonché le modalità di monitoraggio ai fini del rispetto dell'importo massimo di cui al periodo precedente. .....
2. In caso di accesso ai finanziamenti agevolati accordati dalle banche ai sensi del presente articolo, in capo al beneficiario del finanziamento matura un
credito di imposta, fruibile esclusivamente in compensazione, in misura pari, per ciascuna scadenza di rimborso, all'importo ottenuto sommando alla sorte
capitale gli interessi dovuti. Le modalità di fruizione del credito di imposta sono stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate
nel limite dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 6. Il credito di imposta è revocato, in tutto o in parte, nell'ipotesi di risoluzione totale o parziale
del contratto di finanziamento agevolato.
3. ...
4. I finanziamenti agevolati, di durata massima venticinquennale, sono erogati e posti in ammortamento sulla base degli stati di avanzamento lavori relativi
all'esecuzione dei lavori, alle prestazioni di servizi e alle acquisizioni di beni necessari all'esecuzione degli interventi ammessi a contributo. I contratti
di finanziamento prevedono specifiche clausole risolutive espresse, anche parziali, per i casi di mancato o ridotto impiego del finanziamento, ovvero di utilizzo
anche parziale del finanziamento per finalità diverse da quelle indicate nel presente articolo.
5. Con apposito protocollo di intesa tra il Ministro dell'economia e delle finanze e i Presidenti delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto sono definiti
i criteri e le modalità attuativi del presente articolo, anche al fine di assicurare uniformità di trattamento e un efficace monitoraggio sull'utilizzo delle
risorse. I Presidenti delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto definiscono, con propri provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 3, comma 1,
del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, in coerenza con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 2, comma 2, del medesimo
decreto-legge e con il suddetto protocollo di intesa, tutte le conseguenti disposizioni attuative di competenza, anche al fine di assicurare il rispetto del
limite di 6.000 milioni di euro di cui al comma 1 e dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 6.
6. Al fine dell'attuazione del presente articolo, è autorizzata la spesa massima di 450 milioni di euro annui a decorrere dal 2013.
(3) Ordinanza nr. 57 ER
Articolo 2
(Condizioni per il riconoscimento dei contributi, tipologia degli interventi finanziabili e dei
contributi concedibili)
2. Al fine di consentire il riavvio delle attività economiche, che sono state danneggiate dagli eventi sismici, nonché il recupero degli immobili produttivi, sono concessi contributi per:
a) la riparazione con rafforzamento locale, il ripristino con miglioramento sismico degli immobili danneggiati e la ricostruzione di quelli distrutti, volti a ristabilire la piena funzionalità degli immobili per l'attività dell'impresa[1];
b) la riparazione e il riacquisto dei beni mobili strumentali[2], volti a ristabilire la loro piena funzionalità e sicurezza per l'attività dell'impresa, compresi impianti e macchinari[3], con esclusione delle imprese agricole, zootecniche e agroindustriali, relativamente agli interventi oggetto di finanziamento sulla Misura 126 del programma di Sviluppo Rurale 2007/2013;
( art. 2, comma 13, ord. 57: per gli interventi indicati alle lettere a) e b) di cui al precedente comma 2 icontributi sono quelli previsti ai sensi dell'art. 3 bis del D.L. n. 95/2012 e relativo Protocollo d'Intesa);
c) la ricostituzione delle scorte connesse all'attività dell'impresa[4], con esclusione delle imprese agricole,
zootecniche e agroindustriali, relativamente agli interventi oggetto di finanziamento sulla Misura 126 del programma di Sviluppo Rurale 2007/2013;
d) la delocalizzazione ai sensi di quanto disposto all'art. 3 comma l lettera f e commi 12 e 13 bis del D.L. n. 74/2012 delle attività danneggiate al fine di garantirne la continuità produttiva[5];
e) i danni economici subiti dai prodotti, ai sensi di quanto disposto dal D.L. n. 74/2012, art. 3, comma l, lett. b-bis;
(art. 2, comma 13, ord. 57: per gli interventi indicati alle lettere c), d) ed e) del precedente comma 2 i contributi sono quelli previsti dall'art. 2 del D.L. n. 74/2012;
per gli interventi indicati alle lettere c) e d) del precedente comma 2, i contributi di cui al punto 2 del presente comma sono integrati con quello previsto per l'abbattimento dei tassi di interesse all'art. 11 del D.L. n. 74/2012 e relativo D.M. l0 Agosto 2012; art. 17, comma 1, ord. 57: I contributi in conto interessi o in conto canoni di locazione finanziaria sono richiesti per i costi destinati alla copertura delle spese occorrenti, al netto di eventuali indennizzi assicurativi e di altri contributi pubblici percepiti per le medesime finalità, per:
a) la ricostituzione delle scorte connesse all'attività di impresa;
b) la delocalizzazione temporanea delle attività danneggiate al fine di garantirne la continuità produttiva.)
[1] Art. 4, comma 11, ord. 57: Gli interventi di cui all'art. 2, comma 2, lettera a) riguardanti beni in leasing o in uso saranno rimborsati, a seguito dì apposita istruttoria, anche a favore del conduttore del bene, qualora le attività di riparazione e manutenzione straordinaria siano previste contrattualmente a carico dì
quest'ultimo. Il richiedente dovrà allegare copia del contratto in essere al29 maggio 2012.
[2] Art. 2, comma 10, ord. 57: Per beni mobili strumentali, volti a ristabilire la loro piena funzionalità per l'attività dell'impresa, compresi impianti - con relative infrastrutture - e macchinari, di cui al presente articolo, comma. 2, lett. b), danneggiati o distrutti dagli eventi sismici si intendono beni presenti nel libro dei beni ammortizzabili o nel libro inventario o, per le imprese in esenzione da tali obblighi, presenti in documenti contabili o altri registri ai sensi di quanto previsto dal Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 600, recante "Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi" (in seguito D.P.R. n. 600/1973);
[3] art. 5, comma 1, ord. 57: Se gli interventi riguardano beni in leasing, i contributi potranno essere concessi anche a favore del conduttore del bene, qualora le attività di riparazione e manutenzione straordinaria siano previste contrattualmente a carico del conduttore. In tale fattispecie il richiedente dovrà allegare copia del contratto di leasing in essere al29 maggio 2012.
[4] art. 2, comma 12, ord. 57: Per scorte si intendono materie prime e sussidiarie, semilavorati e prodotti finiti connessi all'attività dell'impresa.
[5] Art. 2, comma 8, ord. 57: E' ammessa a contributo la delocalizzazione totale o parziale delle attività in strutture esistenti e situate in prossimità delle aziende danneggiate, di cui al comma 12 dell'art. 3 del D.L. n. 74/2012, nel rispetto delle procedure per le autorizzazioni ambientali secondo le tempistiche di cui all'art. 19, comma 2 del medesimo decreto e comunque all'interno dei Comuni interessati dal sisma così come definiti all'art. 1.
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