lunedì 5 novembre 2012

√ #terremoto #emilia, la grande beffa

Effetti del terremoto emiliano (photo: Reporters)

(2 - proseguimento da articolo)

le storture del meccanismo mutuo/credito d'imposta, segnalate per gli interventi in favore delle imprese, sussistono anche per gli aiuti in favore dei privati cittadini.

infatti, l'art. 3 del decreto 4 ottobre 2012 del ministro dell'economia (il cosiddetto protocollo d'intesa) prevede che il finanziamento agevolato, con relativo credito d'imposta usufruibile solo in compensazione pari alle rate di mutuo rimborsate,  si applichi anche alle abitazioni principali (lett. a) dei proprietari, agli immobili locati a soggetti che vi abbiano fissato la residenza anagrafica (lett. b), ecc.... 

Son proprio curioso di vedere come farà il dipendente con reddito di 40.000 lordi, irpef di 12.000 annui, a compensare il credito d'imposta pari alle rate rimborsate di un mutuo di 300.000 complessivi per la ricostruzione dell'appartamento distrutto. se è abbastanza giovane, ce la potrà anche fare; c'è però da sperare di non dover mai andare in cassintegrazione, altrimenti il contributo te lo puoi anche mettere in ano! anzi, se per disgrazia vai in cassintegrazione e non riesci a rimborsare qualche rata del mutuo, questo viene revocato e addio definitivamente al credito d'imposta.
insomma, il contributo diventa un giogo vita natural durante...... grazie prof. Monti!! te possano accecà...!


Intanto che siamo sul dm 4 ottobre 2012, segnalo anche qualche altra perla regalataci dai nostri tecnici burocrati:

- a norma dell'art. 4, i contributi non spettano per gli immobili di proprietà delle imprese fallite; peccato che il ricavato della vendita degli immobili, crollati o semidistrutti, sarebbe servito per pagare i creditori del fallimento. insomma, lo stato risparmia il contributo fregando i soldi ai creditori del fallito (quando si dice "fare il finocchio col culo degli altri"). qualcuno dirà che a rimetterci sono soprattutto le banche che di solito hanno l'ipoteca sull'immobile dell'impresa fallita: si è vero, ma quello che il creditore ipotecario non incassa dalla vendita dell'immobile, passa poi in chirografo e riduce la percentuale spettante a tutti i normali creditori del fallito ( e quindi torniamo al punto di prima).

- sempre a norma del medesimo art. 4, il contributo non spetta alle imprese che non siano in regola con i versamenti contributivi. dunque, l'imprenditore già in difficoltà prima del terremoto (e che quindi non è in regola perfetta col versamento dei contributi dei dipendenti), che con il terremoto ha visto distrutto o seriamente danneggiato il capannone, non vedrà un euro di contributo. già era in difficoltà prima, figurarsi ora. quell'imprenditore è un dead man walking, che appena terminerà la sospensione dei termini applicabile anche ai fini delle istanze di fallimento (31.12.2012), è fallito di sicuro. bell'incentivo alle piccole e medie imprese in difficoltà!!! grazie ancora, prof. Monti e presidente Errani!! piuttosto che darti i soldi per ricostruire preferisco decretare il tuo fallimento!!!

di perle di questo tipo ce ne sono tante altre, ma al momento preferisco fermarmi perchè mi viene il vomito ......

alberto baraldi   

Art. 3
Criteri e modalità generali per la concessione dei finanziamenti agevolati
      1. I contributi di cui all'art. 1  del  presente  protocollo  d'intesa sono concessi, ...  a  domanda del soggetto interessato, con le modalità del finanziamento agevolato di cui all'art. 3-bis del decreto-legge n. 95 del 2012, a favore:
          a) dei proprietari ovvero degli usufruttuari o dei titolari di diritti reali di garanzia che si sostituiscano ai proprietari, delle unità immobiliari danneggiate o distrutte dagli eventi sismici del 20 e 29  maggio 2012 e classificate con esito B (temporaneamente inagibile), C (parzialmente inagibile) o E (inagibile) ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 maggio 2011, che, alla data degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, risultavano adibite ad abitazione principale ai sensi dell'art. 13, comma 2, terzo, quarto e quinto periodo, del decreto-legge  n.  201  del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011;
          b) dei proprietari ovvero degli usufruttuari  o  dei  titolari  di
diritti reali di garanzia che si sostituiscano ai  proprietari  delle  unità
immobiliari danneggiate o distrutte dagli eventi sismici del 20 e 29  maggio
2012 e classificate con esito B (temporaneamente inagibile), C (parzialmente
inagibile) o E (inagibile) ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri 5 maggio 2011, che, alla data degli eventi sismici del 20 e  29
maggio 2012, risultavano concesse in locazione sulla base  di  un  contratto
regolarmente registrato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica
del 26 aprile 1986, n. 131, ovvero concesse in comodato o assegnate  a  soci
di cooperative a proprietà  indivisa,  e  risultavano  adibite  a  residenza
anagrafica del conduttore, del comodatario o dell'assegnatario;
          c) dei proprietari ovvero degli usufruttuari  o  dei  titolari  di
diritti  reali  di  garanzia  o  dei  familiari  che  si  sostituiscano   ai
proprietari delle unità immobiliari danneggiate  o  distrutte  dagli  eventi
sismici del 20 e 29 maggio 2012 e classificate con esito B  (temporaneamente
inagibile), C (parzialmente inagibile) o E (inagibile) ai sensi del  decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 maggio 2011, diverse  da  quelle
di cui alle lettere a) e b), sempreché locate  ovvero  date  in  comodato  a
soggetti temporaneamente privi di abitazione per effetto degli stessi eventi
sismici del maggio 2012;
          d) dei proprietari ovvero degli usufruttuari  o  dei  titolari  di
diritti reali di garanzia che si sostituiscano ai proprietari, e per essi al
soggetto mandatario dagli stessi incaricato, delle strutture e  delle  parti
comuni degli edifici danneggiati o distrutti dagli eventi sismici del  20  e
29 maggio 2012 e classificati con esito  B  (temporaneamente  inagibile),  C
(parzialmente  inagibile)  o  E  (inagibile),  ai  sensi  del  decreto   del
Presidente del Consiglio dei Ministri 5 maggio 2011, nei  quali,  alla  data
degli eventi sismici stessi, era presente un'unità immobiliare di  cui  alle
precedenti lettere a), b) o c);
          e) dei titolari di attività produttive, ovvero a colui che per legge o per contratto o sulla base di altro titolo giuridico valido alla data della perizia sia tenuto a sostenere le spese per la riparazione o ricostruzione  delle  unità immobiliari degli impianti e beni mobili strumentali all'attività danneggiati e dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 che, alla data degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, risultavano adibite  all'esercizio  dell'attività  produttiva o ad essa strumentali.
      2. La concessione dei finanziamenti  agevolati  di  cui  al  comma  1,
lettera  b),  è  subordinata  all'assunzione  dell'impegno,  da  parte   del
proprietario  o  dell'usufruttuario,   alla   prosecuzione   alle   medesime
condizioni, successivamente all'esecuzione dell'intervento, e per un periodo
non inferiore a due  anni,  del  rapporto  di  locazione  o  di  comodato  o
dell'assegnazione in essere alla data degli eventi sismici.  La  concessione
dei finanziamenti agevolati di cui alla lettera c) del precedente comma 1  è
subordinata  all'assunzione  dell'impegno,  da  parte  del  proprietario   o
dell'usufruttuario, alla stipula di  un  contratto  di  locazione  a  canone
concordato ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge 9  dicembre  1998,  n.
431,  per  un  periodo  non  inferiore  a  quattro   anni,   successivamente
all'esecuzione  dell'intervento  di  riparazione  o   ristrutturazione   con
miglioramento sismico o ricostruzione.
      3. I finanziamenti agevolati di cui al comma 1 sono concessi  per  gli
immobili ubicati nei territori dei Comuni di cui all'art. 1,  comma  1,  del
del decreto-legge 22 giugno 2012,  n.  83,  convertito,  con  modificazioni,
      4. Qualora all'interno dell'edificio siano presenti unità  immobiliari
residenziali e produttive possono essere concessi i finanziamenti  agevolati
di cui alle lettere a),  b),  c),  d)  e  e)  del  comma  1.  L'importo  del
finanziamento agevolato concesso ai sensi della lettere  a),  b)  e  c)  del
comma 1 è diminuito, ove inerisca anche ad interventi  strutturali  o  sulle
parti  comuni  dell'edificio,  della  quota,  rapportata  al  valore   della
proprietà individuale, del contributo o del finanziamento concesso ai  sensi
della lettera d) dello stesso comma 1.
      5. Per i finanziamenti  di  cui  alla  lettera  c)  del  comma  1,  la
percentuale non supera il 50% dei costi di  riparazione,  con  rafforzamento
locale, o ripristino con miglioramento sismico o di ricostruzione.
      6. Per  i  danni  coperti  da  indennizzo  assicurativo,  o  da  altri
contributi pubblici, la quota complessiva del rimborso  assicurativo  e  del
finanziamento agevolato non può superare il 100%  dell'ammontare  dei  danni
riconosciuti, fatto salvo il tetto massimo dell'80% della quota a carico del
finanziamento agevolato di cui al presente protocollo d'intesa  o  di  altri
contributi pubblici concessi in attuazione del decreto-legge n. 74 del 2012.
      7. I Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, con
propri provvedimenti adottati ai sensi  dell'art.3, comma 1, del decreto-legge n. 74 del 2012, in coerenza con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 luglio 2012, individueranno una metodologia di calcolo del contributo basata sul costo convenzionale al metro quadrato per le superfici degli alloggi, delle attività produttive e delle parti comuni di ciascun edificio e comparati in base a computi metrici estimativi redatti sulla base dei prezziari regionali e del livello del danno. Per gli impianti e i beni  mobili  strumentali  la  metodologia  sarà  basata  sui  costi  di ripristino o riacquisto di beni con equivalenti caratteristiche tecniche.  I contributi saranno  puntualmente  determinati  dalle  strutture  comunali  o regionali e verificati a campione dalla struttura commissariale  ovvero  dai sindaci ove delegati.
      8. Rientrano  tra  le  spese  ammissibili  a  finanziamento  le  spese
tecniche dei professionisti abilitati, nel limite  massimo  complessivo  del
10% dell'importo ammesso a finanziamento agevolato.
      9. Le domande di concessione dei finanziamenti agevolati contengono la
dichiarazione, ai sensi del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  28
dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, in ordine al possesso dei
requisiti necessari  per  la  concessione  dei  finanziamenti  e  in  ordine
all'eventuale spettanza di ulteriori contributi  pubblici  o  di  indennizzi
assicurativi per la copertura dei medesimi danni. Le  domande  sono  altresì
corredate, per i lavori affidati successivamente all'efficacia del  presente
protocollo,  da  almeno  due  offerte  acquisite  da  imprese,  al  fine  di
consentire valutazioni comparative, nonché dalla documentazione prevista nei
provvedimenti adottati dai Presidenti delle Regioni  ed  in  particolare  da
un'apposita perizia asseverata o giurata ai sensi del comma 1, lettera b), e
modificazioni, dalla legge n. 122 del 2012, che attesti:
          a) il danno subito ed il nesso di causalità tra  il  danno  e  gli
eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012;
          b) la natura, la quantificazione e l'idoneità degli interventi  da
eseguire per rimuovere lo stato di inagibilità e per il miglioramento  delle
condizioni di sicurezza preesistenti al sisma;
          c)     la     conformità     alla     vigente     regolamentazione
urbanistico-edilizia ed igienico-sanitaria e al decreto del  Ministro  delle
infrastrutture del 14 gennaio 2008, recante «Nuove  norme  tecniche  per  le
costruzioni» e la relativa circolare applicativa del  2  febbraio  2009,  n.
617;
          d) la congruità del preventivo di spesa.
      10. L'intervento di miglioramento sismico deve assicurare  un  livello
di sicurezza dell'edificio non inferiore al 60% di quello corrispondente  ad
una struttura adeguata ai  sensi  delle  norme  tecniche  delle  costruzioni
approvate con decreto del Ministro delle infrastrutture 14 gennaio 2008. Nel
caso in cui il livello di sicurezza iniziale sia superiore al 60% di  quello
corrispondente  ad  una  struttura  adeguata,  potranno  essere  ammessi   a
contributo, entro tetti di  spesa  da  stabilire,  ulteriori  interventi  di
miglioramento finalizzati all'eliminazione di eventuali carenze locali.
      11. I lavori di riparazione, con rafforzamento locale, ai  quali  sono
assimilati gli interventi di manutenzione  ordinaria,  nonché  i  lavori  di
ripristino con miglioramento sismico o ricostruzione, non possono comportare
il mutamento della destinazione d'uso dell'unità immobiliare entro due  anni
dal termine della fine dei lavori. In caso di interventi di  ripristino  con
miglioramento  sismico  o  ricostruzione  il  comune  può  autorizzare,   in
conformità alla vigente disciplina urbanistica, edilizia ed  ambientale,  la
demolizione e ricostruzione nello stesso o altro sito  dell'edificio,  fermo
restando che il contributo massimo ammissibile è riferito all'intervento  di
ripristino o ricostruzione della  situazione  originaria  medesima,  secondo
quanto  previsto  e   determinato   con   le   relative   disposizioni   dei
Presidenti/Commissari Delegati, nel rispetto  delle  «Norme  tecniche  delle
costruzioni» approvate con decreto del Ministro delle infrastrutture del  14
gennaio 2008 e la relativa circolare applicativa n. 617 del 2 febbraio 2009.
Sono in ogni caso esclusi dal  finanziamento  gli  immobili  o  le  porzioni
d'immobile costruiti in violazione delle norme urbanistiche ed  edilizie,  o
di tutela paesaggistico-ambientale, senza che sia intervenuta  sanatoria  ai
sensi della legge 28 febbraio 1985, n.  47  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni.
      12. Ai soli fini dei  rapporti  convenzionali  tra  Cassa  Depositi  e
Prestiti S.p.A. e l'Associazione Bancaria Italiana, i finanziamenti  di  cui
al comma 1 hanno durata  di  15  ovvero  20  ovvero  25  anni  tenuto  conto
dell'ammontare del singolo finanziamento.



Art. 4
Criteri e modalità specifiche per la concessione dei finanziamenti agevolati
a favore di soggetti titolari di attività produttive
      1. Con il  presente  articolo  sono  dettate  disposizioni  aggiuntive
relative alla concessione dei finanziamenti agevolati  di  cui  all'art.  3,
comma 1,  lettera  e)  del  presente  protocollo  d'intesa,  ferma  restando
l'applicazione, per tali finanziamenti agevolati, delle disposizioni di  cui
ai commi 2 e seguenti del predetto art. 3.
      2. I finanziamenti agevolati di cui all'art. 3, comma 1,  lettera  e),
sono concessi a favore delle imprese che presentino i seguenti requisiti:
          a) rientrare nella definizione  di  imprese  di  cui  all'art.  1,
dell'Allegato I al Regolamento (CE) n. 800/2008  della  Commissione  europea
del 6 agosto 2008;
          b) avere la sede o unità locale nei territori delle  provincie  di
Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo di cui all'art. 1,
dall'art. 67-septies della legge 7 agosto 2012, n. 134, fatto  salvo  quanto
previsto dal comma 3 dell'art. 3 del presente protocollo;
          c) essere regolarmente costituite ed iscritte  al  registro  delle
imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e  Agricoltura
competente per territorio e all'Anagrafe regionale delle  aziende  agricole;
per i professionisti, essere in possesso di Partita Iva;
          d)  essere  attive  e  non  essere  sottoposte  a   procedura   di
fallimento;
          e) possedere una situazione di regolarità contributiva per  quanto
riguarda la correttezza nei pagamenti  e  negli  adempimenti  previdenziali,
assistenziali ed assicurativi nei confronti di INPS e INAIL,  tenendo  conto
delle sospensive adottate dai provvedimenti attinenti le  zone  colpite  dal
sisma;
          f) rispettare le  norme  dell'ordinamento  giuridico  italiano  in
materia di prevenzione degli infortuni sui luoghi di lavoro e delle malattie
professionali,  della  sicurezza  sui  luoghi  di  lavoro,   dei   contratti
collettivi di lavoro e delle normative relative alla tutela dell'ambiente;
          g) non rientrare tra coloro che,  essendo  stati  oggetto  di  una
richiesta di recupero  degli  aiuti  dichiarati  dalla  Commissione  Europea
illegali o incompatibili, non hanno assolto agli obblighi  di  rimborsare  o
depositare in un conto bloccato detti aiuti nella misura, comprensiva  degli
interessi di recupero, loro richiesta dall'amministrazione;
          h) insussistenza di cause di divieto, sospensione o  decadenza  ai

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