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Effetti del terremoto emiliano (photo: Reporters) |
le storture del meccanismo mutuo/credito d'imposta, segnalate per gli interventi in favore delle imprese, sussistono anche per gli aiuti in favore dei privati cittadini.
infatti, l'art. 3 del decreto 4 ottobre 2012 del ministro dell'economia (il cosiddetto protocollo d'intesa) prevede che il finanziamento agevolato, con relativo credito d'imposta usufruibile solo in compensazione pari alle rate di mutuo rimborsate, si applichi anche alle abitazioni principali (lett. a) dei proprietari, agli immobili locati a soggetti che vi abbiano fissato la residenza anagrafica (lett. b), ecc....
Son proprio curioso di vedere come farà il dipendente con reddito di 40.000 lordi, irpef di 12.000 annui, a compensare il credito d'imposta pari alle rate rimborsate di un mutuo di 300.000 complessivi per la ricostruzione dell'appartamento distrutto. se è abbastanza giovane, ce la potrà anche fare; c'è però da sperare di non dover mai andare in cassintegrazione, altrimenti il contributo te lo puoi anche mettere in ano! anzi, se per disgrazia vai in cassintegrazione e non riesci a rimborsare qualche rata del mutuo, questo viene revocato e addio definitivamente al credito d'imposta.
insomma, il contributo diventa un giogo vita natural durante...... grazie prof. Monti!! te possano accecà...!
Intanto che siamo sul dm 4 ottobre 2012, segnalo anche qualche altra perla regalataci dai nostri tecnici burocrati:
- a norma dell'art. 4, i contributi non spettano per gli immobili di proprietà delle imprese fallite; peccato che il ricavato della vendita degli immobili, crollati o semidistrutti, sarebbe servito per pagare i creditori del fallimento. insomma, lo stato risparmia il contributo fregando i soldi ai creditori del fallito (quando si dice "fare il finocchio col culo degli altri"). qualcuno dirà che a rimetterci sono soprattutto le banche che di solito hanno l'ipoteca sull'immobile dell'impresa fallita: si è vero, ma quello che il creditore ipotecario non incassa dalla vendita dell'immobile, passa poi in chirografo e riduce la percentuale spettante a tutti i normali creditori del fallito ( e quindi torniamo al punto di prima).
- sempre a norma del medesimo art. 4, il contributo non spetta alle imprese che non siano in regola con i versamenti contributivi. dunque, l'imprenditore già in difficoltà prima del terremoto (e che quindi non è in regola perfetta col versamento dei contributi dei dipendenti), che con il terremoto ha visto distrutto o seriamente danneggiato il capannone, non vedrà un euro di contributo. già era in difficoltà prima, figurarsi ora. quell'imprenditore è un dead man walking, che appena terminerà la sospensione dei termini applicabile anche ai fini delle istanze di fallimento (31.12.2012), è fallito di sicuro. bell'incentivo alle piccole e medie imprese in difficoltà!!! grazie ancora, prof. Monti e presidente Errani!! piuttosto che darti i soldi per ricostruire preferisco decretare il tuo fallimento!!!
di perle di questo tipo ce ne sono tante altre, ma al momento preferisco fermarmi perchè mi viene il vomito ......
alberto baraldi
Art. 3
Criteri e modalità generali per la concessione dei finanziamenti agevolati
a) dei proprietari ovvero degli usufruttuari o dei titolari di diritti reali di garanzia che si sostituiscano ai proprietari, delle unità immobiliari danneggiate o distrutte dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 e classificate con esito B (temporaneamente inagibile), C (parzialmente inagibile) o E (inagibile) ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 maggio 2011, che, alla data degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, risultavano adibite ad abitazione principale ai sensi dell'art. 13, comma 2, terzo, quarto e quinto periodo, del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011;
b) dei proprietari ovvero degli usufruttuari o dei titolari di
diritti reali di garanzia che si sostituiscano ai proprietari delle unità
immobiliari danneggiate o distrutte dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio
2012 e classificate con esito B (temporaneamente inagibile), C (parzialmente
inagibile) o E (inagibile) ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri 5 maggio 2011, che, alla data degli eventi sismici del 20 e 29
maggio 2012, risultavano concesse in locazione sulla base di un contratto
regolarmente registrato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica
del 26 aprile 1986, n. 131, ovvero concesse in comodato o assegnate a soci
di cooperative a proprietà indivisa, e risultavano adibite a residenza
anagrafica del conduttore, del comodatario o dell'assegnatario;
c) dei proprietari ovvero degli usufruttuari o dei titolari di
diritti reali di garanzia o dei familiari che si sostituiscano ai
proprietari delle unità immobiliari danneggiate o distrutte dagli eventi
sismici del 20 e 29 maggio 2012 e classificate con esito B (temporaneamente
inagibile), C (parzialmente inagibile) o E (inagibile) ai sensi del decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 maggio 2011, diverse da quelle
di cui alle lettere a) e b), sempreché locate ovvero date in comodato a
soggetti temporaneamente privi di abitazione per effetto degli stessi eventi
sismici del maggio 2012;
d) dei proprietari ovvero degli usufruttuari o dei titolari di
diritti reali di garanzia che si sostituiscano ai proprietari, e per essi al
soggetto mandatario dagli stessi incaricato, delle strutture e delle parti
comuni degli edifici danneggiati o distrutti dagli eventi sismici del 20 e
29 maggio 2012 e classificati con esito B (temporaneamente inagibile), C
(parzialmente inagibile) o E (inagibile), ai sensi del decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 5 maggio 2011, nei quali, alla data
degli eventi sismici stessi, era presente un'unità immobiliare di cui alle
precedenti lettere a), b) o c);
e) dei titolari di attività produttive, ovvero a colui che per legge o per contratto o sulla base di altro titolo giuridico valido alla data della perizia sia tenuto a sostenere le spese per la riparazione o ricostruzione delle unità immobiliari degli impianti e beni mobili strumentali all'attività danneggiati e dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 che, alla data degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, risultavano adibite all'esercizio dell'attività produttiva o ad essa strumentali.
2. La concessione dei finanziamenti agevolati di cui al comma 1,
lettera b), è subordinata all'assunzione dell'impegno, da parte del
proprietario o dell'usufruttuario, alla prosecuzione alle medesime
condizioni, successivamente all'esecuzione dell'intervento, e per un periodo
non inferiore a due anni, del rapporto di locazione o di comodato o
dell'assegnazione in essere alla data degli eventi sismici. La concessione
dei finanziamenti agevolati di cui alla lettera c) del precedente comma 1 è
subordinata all'assunzione dell'impegno, da parte del proprietario o
dell'usufruttuario, alla stipula di un contratto di locazione a canone
concordato ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n.
431, per un periodo non inferiore a quattro anni, successivamente
all'esecuzione dell'intervento di riparazione o ristrutturazione con
miglioramento sismico o ricostruzione.
3. I finanziamenti agevolati di cui al comma 1 sono concessi per gli
4. Qualora all'interno dell'edificio siano presenti unità immobiliari
residenziali e produttive possono essere concessi i finanziamenti agevolati
di cui alle lettere a), b), c), d) e e) del comma 1. L'importo del
finanziamento agevolato concesso ai sensi della lettere a), b) e c) del
comma 1 è diminuito, ove inerisca anche ad interventi strutturali o sulle
parti comuni dell'edificio, della quota, rapportata al valore della
proprietà individuale, del contributo o del finanziamento concesso ai sensi
della lettera d) dello stesso comma 1.
5. Per i finanziamenti di cui alla lettera c) del comma 1, la
percentuale non supera il 50% dei costi di riparazione, con rafforzamento
locale, o ripristino con miglioramento sismico o di ricostruzione.
6. Per i danni coperti da indennizzo assicurativo, o da altri
contributi pubblici, la quota complessiva del rimborso assicurativo e del
finanziamento agevolato non può superare il 100% dell'ammontare dei danni
riconosciuti, fatto salvo il tetto massimo dell'80% della quota a carico del
finanziamento agevolato di cui al presente protocollo d'intesa o di altri
7. I Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, con
propri provvedimenti adottati ai sensi dell'art.3, comma 1, del decreto-legge n. 74 del 2012, in coerenza con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 luglio 2012, individueranno una metodologia di calcolo del contributo basata sul costo convenzionale al metro quadrato per le superfici degli alloggi, delle attività produttive e delle parti comuni di ciascun edificio e comparati in base a computi metrici estimativi redatti sulla base dei prezziari regionali e del livello del danno. Per gli impianti e i beni mobili strumentali la metodologia sarà basata sui costi di ripristino o riacquisto di beni con equivalenti caratteristiche tecniche. I contributi saranno puntualmente determinati dalle strutture comunali o regionali e verificati a campione dalla struttura commissariale ovvero dai sindaci ove delegati.
8. Rientrano tra le spese ammissibili a finanziamento le spese
tecniche dei professionisti abilitati, nel limite massimo complessivo del
10% dell'importo ammesso a finanziamento agevolato.
9. Le domande di concessione dei finanziamenti agevolati contengono la
dichiarazione, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, in ordine al possesso dei
requisiti necessari per la concessione dei finanziamenti e in ordine
all'eventuale spettanza di ulteriori contributi pubblici o di indennizzi
assicurativi per la copertura dei medesimi danni. Le domande sono altresì
corredate, per i lavori affidati successivamente all'efficacia del presente
protocollo, da almeno due offerte acquisite da imprese, al fine di
consentire valutazioni comparative, nonché dalla documentazione prevista nei
provvedimenti adottati dai Presidenti delle Regioni ed in particolare da
un'apposita perizia asseverata o giurata ai sensi del comma 1, lettera b), e
a) il danno subito ed il nesso di causalità tra il danno e gli
eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012;
b) la natura, la quantificazione e l'idoneità degli interventi da
eseguire per rimuovere lo stato di inagibilità e per il miglioramento delle
condizioni di sicurezza preesistenti al sisma;
c) la conformità alla vigente regolamentazione
urbanistico-edilizia ed igienico-sanitaria e al decreto del Ministro delle
infrastrutture del 14 gennaio 2008, recante «Nuove norme tecniche per le
costruzioni» e la relativa circolare applicativa del 2 febbraio 2009, n.
617;
d) la congruità del preventivo di spesa.
10. L'intervento di miglioramento sismico deve assicurare un livello
di sicurezza dell'edificio non inferiore al 60% di quello corrispondente ad
una struttura adeguata ai sensi delle norme tecniche delle costruzioni
approvate con decreto del Ministro delle infrastrutture 14 gennaio 2008. Nel
caso in cui il livello di sicurezza iniziale sia superiore al 60% di quello
corrispondente ad una struttura adeguata, potranno essere ammessi a
contributo, entro tetti di spesa da stabilire, ulteriori interventi di
miglioramento finalizzati all'eliminazione di eventuali carenze locali.
11. I lavori di riparazione, con rafforzamento locale, ai quali sono
assimilati gli interventi di manutenzione ordinaria, nonché i lavori di
ripristino con miglioramento sismico o ricostruzione, non possono comportare
il mutamento della destinazione d'uso dell'unità immobiliare entro due anni
dal termine della fine dei lavori. In caso di interventi di ripristino con
miglioramento sismico o ricostruzione il comune può autorizzare, in
conformità alla vigente disciplina urbanistica, edilizia ed ambientale, la
demolizione e ricostruzione nello stesso o altro sito dell'edificio, fermo
restando che il contributo massimo ammissibile è riferito all'intervento di
ripristino o ricostruzione della situazione originaria medesima, secondo
quanto previsto e determinato con le relative disposizioni dei
Presidenti/Commissari Delegati, nel rispetto delle «Norme tecniche delle
costruzioni» approvate con decreto del Ministro delle infrastrutture del 14
gennaio 2008 e la relativa circolare applicativa n. 617 del 2 febbraio 2009.
Sono in ogni caso esclusi dal finanziamento gli immobili o le porzioni
d'immobile costruiti in violazione delle norme urbanistiche ed edilizie, o
di tutela paesaggistico-ambientale, senza che sia intervenuta sanatoria ai
sensi della legge 28 febbraio 1985, n. 47 e successive modificazioni ed
integrazioni.
12. Ai soli fini dei rapporti convenzionali tra Cassa Depositi e
Prestiti S.p.A. e l'Associazione Bancaria Italiana, i finanziamenti di cui
al comma 1 hanno durata di 15 ovvero 20 ovvero 25 anni tenuto conto
dell'ammontare del singolo finanziamento.
Art. 4
Criteri e modalità specifiche per la concessione dei finanziamenti agevolati
a favore di soggetti titolari di attività produttive
1. Con il presente articolo sono dettate disposizioni aggiuntive
relative alla concessione dei finanziamenti agevolati di cui all'art. 3,
comma 1, lettera e) del presente protocollo d'intesa, ferma restando
l'applicazione, per tali finanziamenti agevolati, delle disposizioni di cui
ai commi 2 e seguenti del predetto art. 3.
2. I finanziamenti agevolati di cui all'art. 3, comma 1, lettera e),
sono concessi a favore delle imprese che presentino i seguenti requisiti:
a) rientrare nella definizione di imprese di cui all'art. 1,
dell'Allegato I al Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione europea
del 6 agosto 2008;
b) avere la sede o unità locale nei territori delle provincie di
Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo di cui all'art. 1,
previsto dal comma 3 dell'art. 3 del presente protocollo;
c) essere regolarmente costituite ed iscritte al registro delle
imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura
competente per territorio e all'Anagrafe regionale delle aziende agricole;
per i professionisti, essere in possesso di Partita Iva;
d) essere attive e non essere sottoposte a procedura di
fallimento;
e) possedere una situazione di regolarità contributiva per quanto
riguarda la correttezza nei pagamenti e negli adempimenti previdenziali,
assistenziali ed assicurativi nei confronti di INPS e INAIL, tenendo conto
delle sospensive adottate dai provvedimenti attinenti le zone colpite dal
sisma;
f) rispettare le norme dell'ordinamento giuridico italiano in
materia di prevenzione degli infortuni sui luoghi di lavoro e delle malattie
professionali, della sicurezza sui luoghi di lavoro, dei contratti
collettivi di lavoro e delle normative relative alla tutela dell'ambiente;
g) non rientrare tra coloro che, essendo stati oggetto di una
richiesta di recupero degli aiuti dichiarati dalla Commissione Europea
illegali o incompatibili, non hanno assolto agli obblighi di rimborsare o
depositare in un conto bloccato detti aiuti nella misura, comprensiva degli
interessi di recupero, loro richiesta dall'amministrazione;
h) insussistenza di cause di divieto, sospensione o decadenza ai