venerdì 30 novembre 2012

Le #primarie? Per i partiti son kryptonite, evviva!

Il leggendario Sindaco - Rottamatore fiorentino
La vicenda delle primarie è la cartina di tornasole dell'esigenza di introdurre dosi massicce di democrazia diretta all'interno della vita dei partiti. Ma i partiti italiani, coi loro apparati un po' borbonici, sono pronti? Il PD, dopo l'entusiasmo per la novità delle primarie e l'ubricatura mediatica del dibattito televisivo tra i candidati, ora pare preda di lancinanti mal di pancia in vista del fatidico ballottaggio di domenica, e le regole cominciano a non essere più così certe, ordini, contrordini, guerra di interpretazioni...

In compenso il PDL, dopo un groviglio grottesco di marce avanti, indietro, inversioni a U e derapate dialettiche, le primarie ha pensato bene di rottamarle quando Berlusconi ha dato l'ultimatum, anzi il penultimatum della sua ri-discesa in campo con un nuovo partito, la Cosa Nuova di Silvio [ultim'ora: dopo lungo e accorato vertice col Cavaliere, Alfano annuncia il ripristino delle primarie pidielline il 16 dicembre: solo i Maya potranno risolvere l'arcano]. 

Conclusione: le primarie per la nomenclatura dei partiti son come la kryptonite per Superman, quindi primarie per tutti, in tutte le elezioni a tutti i livelli, dalle circoscrizioni al parlamento!

martedì 27 novembre 2012

√ #Euro - novela: e #Bagnai rispose a #ultimaparola

Euro sì, Euro no: prosegue il tormentone sulla moneta unica a L'ultima parola, il talk show del venerdì sera su Rai2. All'Anteprima web, il think-tank del pomeriggio in diretta web, l'economista Alberto Bagnai presenta il suo opus maius su (leggi versus) la moneta unica, dall'icastico titolo "Il tramonto dell'Euro", e (audite audite) risponde persino alle domande della bloggerz-armada (tra cui l'indegno me). Un prof che risponde alle domande? Scattedratelo, presto! :) Non pago delle risposte in diretta, Alberto Bagnai ci torna sopra, ri-risponde a tutte le domande (anche quelle che in diretta erano fatalmente sfuggite, del resto era mitragliato di quesiti dai survoltati bloggerz), e ce la spiega alla grande (dal suo punto di vista, ovviamente) in un succulento post del suo blog: buona lettura! :)

sabato 17 novembre 2012

√ #Imu, la tassa di #Monti, o di molti?

Imu, Monti, no taxation without representation. Anteprima web de L'ultima Parola, il talk show del venerdì sera su Rai2: Giuliano Olivati, presidente Fiaip Bergamo (la federazione italiana agenti immobiliari profesionali) e delegato cultura&formazione Faip Lombardia, al min. 19:43 parla della controversa imposta sugli immobili, cavallo di battaglia del governo Monti. Immancabile la pagella al governo, e pure una parolina sul bombastico ministro "la Fornero"...

giovedì 15 novembre 2012

√ #Motocicletta, 10 HP

Crash

Oggi ho fatto un incidente. Non mi succede mai, e infatti stavolta son stato tamponato, son incidentato e non incidentante. Ero sull'asse interurbano di Bergamo (equivalente orobico della tangenziale milanese), era l'una del pomeriggio, ero sulla smartina aziendale con la donna misteriosa della mia vita (#lamoglie) quando dopo Seriate in direzione Bergamo abbiamo trovato colonna. Quindi ho frenato, preoccupandomi, e col sollievo di non tamponare. Poi ho visto nel retrovisore il motociclista. Cazzo va troppo forte, questo ci viene addosso, ho il tempo di esclamare e bang! ci ha presi, nello specchietto laterale lo vedo rotolare sull'asfalto e la moto mi supera strisciando per terra sulla destra (bruttissima visione). Io e #lamoglie gridiamo all'unisono (21 anni di coniugio ci hanno insegnato a urlare insieme) e scattiamo fuori, pensando di trovarlo morto, minimo è morto.

Il motociclista

Il morto è in piedi, si toglie il casco e si prende la testa tra le mani, gemendo e disperandosi. Intorno le macchine sfrecciano di qua e di là, è la situazione post incidente più pericolosa lo so. Buoni samaritani? Neanche a parlarne, ma va detto che anche fermarsi è pericoloso, manca la corsia d'emergenza. La moto è riversa sull'asfalto accesa, un po' sgarbellata. Un motorone crucco che ne basta la metà, avrà il doppio dei cavalli della mia Smart. "Buongiorno", gli dico, "son cose che capitano". Lui farfuglia qualcosa, io sempre didascalico: "Lei ora è sotto shock". Va a spegnere la moto ma non sappiamo bene che fare, lo invito a sedersi e lui ovviamente sta in piedi. E' un sessantenne coi capelli e i baffi grigi, la faccia simpatica. Si sente in colpa dice cose strane (è scioccato) e a me la situazione non mi sta piacendo ma per niente, anche perché siamo su un cavalcavia a ringhiera bassa. "Devo mettere il triangolo",  dico a #lamoglie che nel frattempo è impallidita, ma non faccio in tempo ad andare alla macchina che...

Chiamo esercito

Out of the blue arriva una camionetta dell'esercito, una jeep con livrea mimetica. Sembra un film, ma chi li ha chiamati questi? #Lamoglie a bocca aperta cita il sindaco Alemanno, "chiamo esercito...": le Forze armate democratiche son venute a noi. Scendono tre soldati, due uomini e una donna in tenuta da combattimento con la tuta leopard e gli anfibi, tre bei tipi, giovani, molto sicuri di sé che prendono immediatamente in mano la situazione. Meno male che sono professionisti di firma e non di leva come una volta, penso. Hanno una procedura, si vede subito. Uno si mette dietro la camionetta con la giacca catarifrangente segnalando l'ostacolo alle auto che arrivano, la ragazza prosegue l'ideale cordone davanti alla moto incidentata, il capopattuglia ci coordina. "Non spostiamo la moto che arriva la polizia, abbiam chiamato anche l'ambulanza, signora è pallida si sieda nel mezzo [la camionetta è "il mezzo"], signore l'ambulanza è anche per lei, lei che guidava la macchina mi spieghi la dinamica...". Nel frattempo avvertono la loro destinazione a Ponte San Pietro che stan facendo assistenza ad un incidente e tarderanno, segno che hanno ordine di prestare soccorso in simili casi: "e bravo esercito, mi piace", penso.

Happy ending

Dall'insidioso caos post incidente siamo ormai in piena operazione militare. D'incanto il motociclista cessa di fare discorsi strani (c'è l'esercito...), #lamoglie si ritrova con un bel colpo di frusta (preconizzato dalla soldatessa), io e il signore in attesa dell'ambulanza facciamo la constatazione amichevole e tutti chiedono agli altri se stian bene, salvo che nessuno lo chiede ai soldati che per definizione son combat ready. Arriva l'ambulanza a sirene spiegate, nel frattempo qualche infelice in macchina strombazza ai militari, infastidito dal non poterci travolgere a 120 all'ora. Al motoclista che rifiuta il ricovero (miracolato, non si è nemmeno strappato i jeans) fan firmare la liberatoria, #lamoglie finisce al pronto soccorso delle Gavazzeni dove le danno parecchi giorni di collare, io rimando gli appuntamenti del pomeriggio.

Morale

E' andata di lusso, secondo il classico paradigma del "culo nella sfiga". Il motociclista non teneva la distanza ma è riuscito a frenare, tamponandoci a bassa velocità (se no ciao) e non si è fatto pressoché nulla. Dietro di noi non avevamo il Tir Danese Impazzito, mio ricorrente incubo stradale, e nessuno ci è venuto addosso (se no ciao). L'esercito ci ha fatto da centro assistenza a gratis, evitando il rischio postaccidentale che è gravissimo su autostrade e superstrade (grazie ragazzi, voi onorate il tricolore e non lo dico con la solita ironia). La Smart viaggia ma è un po' rincagnata a tergo, per fortuna ci penserà l'assicurazione, è la macchina più cara del mondo coi pezzi di ricambio. Last but not least #Lamoglie: se non succedeva era meglio, ma anche questa volta sopravviverà. E io...beh chi mi ammazza a me? :)

E ora, per premiarvi, "Il tempo di morire" dell'immortale Lucio Battisti

domenica 11 novembre 2012

√ L'eterna #guerra dei #sessi [post leggero]

 LA VITA DI UNA DONNA IN TRE FOTOGRAFIE: 1) SINGLE 2) SPOSATA 3) DIVORZIATA


  
                                                                                         


 
 


LA VITA DELL'UOMO IN TRE FOTOGRAFIE



SINGLE
                                                                                  SPOSATO                                                    DIVORZIATO

sabato 10 novembre 2012

√ #bergamo: #choosy? no, #BRA braccia rubate all' #agricoltura


Ingegneri e filosofi
ma poi scelgono
di fare i contadini

La crisi non ferma la crescita di giovani e donne
nel comparto agricolo. Tre su dieci hanno lauree
importanti ma prevale una scelta di vita diversa

  • L'Eco di Bergamo Sabato 10 Novembre 2012
  • ECONOMIA,
  • pagina 16
Filippo Grossi

Img: L'Eco di Bergamo
La crisi non ferma in Bergamasca la crescita di addetti in agricoltura: sono 130 in più, pari al 13%, rispetto all'anno scorso. Ma soprattutto sono tanti i giovani e le donne che, nell'annata agraria appena trascorsa, si sono avvicinati al settore, con un trend di crescita, calcolabile attorno al 7-8%.

Ma l'aspetto che più stupisce è che su dieci giovani che intraprendono l'attività agricola, tre sono laureati, con un profilo scolastico alto e lauree in Ingegneria, Economia, Architettura e Filosofia.

Studiano per fare altro ma poi scelgono di inaugurare un agriturismo, o aprire un allevamento caprino o cimentarsi nella quarta gamma. Una scelta di vita, ancor prima che lavorativa, che segna un'inversione di tendenza rispetto a qualche anno fa e che sicuramente la crisi, con le croniche difficoltà di industria e commercio, ha contribuito ad accentuare.

Il comparto tiene

I dati, forniti ieri da Coldiretti Bergamo in occasione del bilancio dell'annata agraria 2011-2012, si accompagna alla sostanziale tenuta dell'intero comparto agricolo orobico.
Pur nell'incertezza determinata dalla difficile congiuntura, «l'agricoltura bergamasca ha cercato di tener testa alla crisi – spiega Alberto Brivio, presidente Coldiretti Bergamo – attraverso l'incremento di settori multifunzionali, in particolare con la crescita degli agriturismi (135 solo quelli aderenti a Coldiretti) e della vendita diretta, ma anche grazie alla promozione di nuovi beni e servizi a favore del consumatore tra cui l'ippoturismo, percorsi di mountain bike e pedonabili, agricampeggio, i prodotti caseari per celiaci, coltivazione dello zafferano».

Sul bilancio positivo pesano comunque alcune criticità, «come il forte aumento dei costi di produzione per l'incremento del prezzo dei cereali e della soia, necessari per l'alimentazione del bestiame, e a cui si lega il fortissimo aumento di spese per l'energia soprattutto del gasolio – evidenzia Gianfranco Drigo, direttore di Coldiretti Bergamo -: oltre a ciò, bisogna calcolare i danni causati dalle anomalie climatiche in primavera, e soprattutto dalla siccità che ha provocato seri problemi a colture come il mais e alle produzioni d'uva, con crolli dal 30 al 50%».

Altro nodo cruciale la guerra sul prezzo del latte «pagato finora agli allevatori 38,75 centesimi al litro, ben al di sotto dei costi di produzione alla stalla. Inoltre «la continua difficoltà di accesso al credito che sta imbrigliando lo sviluppo di molte aziende e, infine, la pesante e progressiva cementificazione del suolo agricolo che nell'ultimo decennio ha determinato una riduzione del 24%», precisa Brivio.
Ricambio fondamentale

Tutte condizioni che certamente «non hanno favorito il rilancio dell'agricoltura bergamasca – prosegue il presidente Coldiretti – anche se, fortunatamente, a fianco di una maggiore difficoltà dell'agricoltura "tradizionale" (in particolare, il comparto suinicolo, quello caseario e il florovivaismo) l'avvento dei giovani e delle donne ha provveduto a tenere a galla il comparto primario puntando su settori innovativi come l'agricoltura multifunzionale, in particolare agriturismi, fattorie didattiche, vendita diretta e coltivazione di piccoli frutti portando a un incremento di dipendenti del 13% nell'annata agraria 2011-2012».

lunedì 5 novembre 2012

√ #terremoto #emilia, la grande beffa

Effetti del terremoto emiliano (photo: Reporters)

(2 - proseguimento da articolo)

le storture del meccanismo mutuo/credito d'imposta, segnalate per gli interventi in favore delle imprese, sussistono anche per gli aiuti in favore dei privati cittadini.

infatti, l'art. 3 del decreto 4 ottobre 2012 del ministro dell'economia (il cosiddetto protocollo d'intesa) prevede che il finanziamento agevolato, con relativo credito d'imposta usufruibile solo in compensazione pari alle rate di mutuo rimborsate,  si applichi anche alle abitazioni principali (lett. a) dei proprietari, agli immobili locati a soggetti che vi abbiano fissato la residenza anagrafica (lett. b), ecc.... 

Son proprio curioso di vedere come farà il dipendente con reddito di 40.000 lordi, irpef di 12.000 annui, a compensare il credito d'imposta pari alle rate rimborsate di un mutuo di 300.000 complessivi per la ricostruzione dell'appartamento distrutto. se è abbastanza giovane, ce la potrà anche fare; c'è però da sperare di non dover mai andare in cassintegrazione, altrimenti il contributo te lo puoi anche mettere in ano! anzi, se per disgrazia vai in cassintegrazione e non riesci a rimborsare qualche rata del mutuo, questo viene revocato e addio definitivamente al credito d'imposta.
insomma, il contributo diventa un giogo vita natural durante...... grazie prof. Monti!! te possano accecà...!


Intanto che siamo sul dm 4 ottobre 2012, segnalo anche qualche altra perla regalataci dai nostri tecnici burocrati:

- a norma dell'art. 4, i contributi non spettano per gli immobili di proprietà delle imprese fallite; peccato che il ricavato della vendita degli immobili, crollati o semidistrutti, sarebbe servito per pagare i creditori del fallimento. insomma, lo stato risparmia il contributo fregando i soldi ai creditori del fallito (quando si dice "fare il finocchio col culo degli altri"). qualcuno dirà che a rimetterci sono soprattutto le banche che di solito hanno l'ipoteca sull'immobile dell'impresa fallita: si è vero, ma quello che il creditore ipotecario non incassa dalla vendita dell'immobile, passa poi in chirografo e riduce la percentuale spettante a tutti i normali creditori del fallito ( e quindi torniamo al punto di prima).

- sempre a norma del medesimo art. 4, il contributo non spetta alle imprese che non siano in regola con i versamenti contributivi. dunque, l'imprenditore già in difficoltà prima del terremoto (e che quindi non è in regola perfetta col versamento dei contributi dei dipendenti), che con il terremoto ha visto distrutto o seriamente danneggiato il capannone, non vedrà un euro di contributo. già era in difficoltà prima, figurarsi ora. quell'imprenditore è un dead man walking, che appena terminerà la sospensione dei termini applicabile anche ai fini delle istanze di fallimento (31.12.2012), è fallito di sicuro. bell'incentivo alle piccole e medie imprese in difficoltà!!! grazie ancora, prof. Monti e presidente Errani!! piuttosto che darti i soldi per ricostruire preferisco decretare il tuo fallimento!!!

di perle di questo tipo ce ne sono tante altre, ma al momento preferisco fermarmi perchè mi viene il vomito ......

alberto baraldi   

Art. 3
Criteri e modalità generali per la concessione dei finanziamenti agevolati
      1. I contributi di cui all'art. 1  del  presente  protocollo  d'intesa sono concessi, ...  a  domanda del soggetto interessato, con le modalità del finanziamento agevolato di cui all'art. 3-bis del decreto-legge n. 95 del 2012, a favore:
          a) dei proprietari ovvero degli usufruttuari o dei titolari di diritti reali di garanzia che si sostituiscano ai proprietari, delle unità immobiliari danneggiate o distrutte dagli eventi sismici del 20 e 29  maggio 2012 e classificate con esito B (temporaneamente inagibile), C (parzialmente inagibile) o E (inagibile) ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 maggio 2011, che, alla data degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, risultavano adibite ad abitazione principale ai sensi dell'art. 13, comma 2, terzo, quarto e quinto periodo, del decreto-legge  n.  201  del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011;
          b) dei proprietari ovvero degli usufruttuari  o  dei  titolari  di
diritti reali di garanzia che si sostituiscano ai  proprietari  delle  unità
immobiliari danneggiate o distrutte dagli eventi sismici del 20 e 29  maggio
2012 e classificate con esito B (temporaneamente inagibile), C (parzialmente
inagibile) o E (inagibile) ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri 5 maggio 2011, che, alla data degli eventi sismici del 20 e  29
maggio 2012, risultavano concesse in locazione sulla base  di  un  contratto
regolarmente registrato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica
del 26 aprile 1986, n. 131, ovvero concesse in comodato o assegnate  a  soci
di cooperative a proprietà  indivisa,  e  risultavano  adibite  a  residenza
anagrafica del conduttore, del comodatario o dell'assegnatario;
          c) dei proprietari ovvero degli usufruttuari  o  dei  titolari  di
diritti  reali  di  garanzia  o  dei  familiari  che  si  sostituiscano   ai
proprietari delle unità immobiliari danneggiate  o  distrutte  dagli  eventi
sismici del 20 e 29 maggio 2012 e classificate con esito B  (temporaneamente
inagibile), C (parzialmente inagibile) o E (inagibile) ai sensi del  decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 maggio 2011, diverse  da  quelle
di cui alle lettere a) e b), sempreché locate  ovvero  date  in  comodato  a
soggetti temporaneamente privi di abitazione per effetto degli stessi eventi
sismici del maggio 2012;
          d) dei proprietari ovvero degli usufruttuari  o  dei  titolari  di
diritti reali di garanzia che si sostituiscano ai proprietari, e per essi al
soggetto mandatario dagli stessi incaricato, delle strutture e  delle  parti
comuni degli edifici danneggiati o distrutti dagli eventi sismici del  20  e
29 maggio 2012 e classificati con esito  B  (temporaneamente  inagibile),  C
(parzialmente  inagibile)  o  E  (inagibile),  ai  sensi  del  decreto   del
Presidente del Consiglio dei Ministri 5 maggio 2011, nei  quali,  alla  data
degli eventi sismici stessi, era presente un'unità immobiliare di  cui  alle
precedenti lettere a), b) o c);
          e) dei titolari di attività produttive, ovvero a colui che per legge o per contratto o sulla base di altro titolo giuridico valido alla data della perizia sia tenuto a sostenere le spese per la riparazione o ricostruzione  delle  unità immobiliari degli impianti e beni mobili strumentali all'attività danneggiati e dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 che, alla data degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, risultavano adibite  all'esercizio  dell'attività  produttiva o ad essa strumentali.
      2. La concessione dei finanziamenti  agevolati  di  cui  al  comma  1,
lettera  b),  è  subordinata  all'assunzione  dell'impegno,  da  parte   del
proprietario  o  dell'usufruttuario,   alla   prosecuzione   alle   medesime
condizioni, successivamente all'esecuzione dell'intervento, e per un periodo
non inferiore a due  anni,  del  rapporto  di  locazione  o  di  comodato  o
dell'assegnazione in essere alla data degli eventi sismici.  La  concessione
dei finanziamenti agevolati di cui alla lettera c) del precedente comma 1  è
subordinata  all'assunzione  dell'impegno,  da  parte  del  proprietario   o
dell'usufruttuario, alla stipula di  un  contratto  di  locazione  a  canone
concordato ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge 9  dicembre  1998,  n.
431,  per  un  periodo  non  inferiore  a  quattro   anni,   successivamente
all'esecuzione  dell'intervento  di  riparazione  o   ristrutturazione   con
miglioramento sismico o ricostruzione.
      3. I finanziamenti agevolati di cui al comma 1 sono concessi  per  gli
immobili ubicati nei territori dei Comuni di cui all'art. 1,  comma  1,  del
del decreto-legge 22 giugno 2012,  n.  83,  convertito,  con  modificazioni,
      4. Qualora all'interno dell'edificio siano presenti unità  immobiliari
residenziali e produttive possono essere concessi i finanziamenti  agevolati
di cui alle lettere a),  b),  c),  d)  e  e)  del  comma  1.  L'importo  del
finanziamento agevolato concesso ai sensi della lettere  a),  b)  e  c)  del
comma 1 è diminuito, ove inerisca anche ad interventi  strutturali  o  sulle
parti  comuni  dell'edificio,  della  quota,  rapportata  al  valore   della
proprietà individuale, del contributo o del finanziamento concesso ai  sensi
della lettera d) dello stesso comma 1.
      5. Per i finanziamenti  di  cui  alla  lettera  c)  del  comma  1,  la
percentuale non supera il 50% dei costi di  riparazione,  con  rafforzamento
locale, o ripristino con miglioramento sismico o di ricostruzione.
      6. Per  i  danni  coperti  da  indennizzo  assicurativo,  o  da  altri
contributi pubblici, la quota complessiva del rimborso  assicurativo  e  del
finanziamento agevolato non può superare il 100%  dell'ammontare  dei  danni
riconosciuti, fatto salvo il tetto massimo dell'80% della quota a carico del
finanziamento agevolato di cui al presente protocollo d'intesa  o  di  altri
contributi pubblici concessi in attuazione del decreto-legge n. 74 del 2012.
      7. I Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, con
propri provvedimenti adottati ai sensi  dell'art.3, comma 1, del decreto-legge n. 74 del 2012, in coerenza con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 luglio 2012, individueranno una metodologia di calcolo del contributo basata sul costo convenzionale al metro quadrato per le superfici degli alloggi, delle attività produttive e delle parti comuni di ciascun edificio e comparati in base a computi metrici estimativi redatti sulla base dei prezziari regionali e del livello del danno. Per gli impianti e i beni  mobili  strumentali  la  metodologia  sarà  basata  sui  costi  di ripristino o riacquisto di beni con equivalenti caratteristiche tecniche.  I contributi saranno  puntualmente  determinati  dalle  strutture  comunali  o regionali e verificati a campione dalla struttura commissariale  ovvero  dai sindaci ove delegati.
      8. Rientrano  tra  le  spese  ammissibili  a  finanziamento  le  spese
tecniche dei professionisti abilitati, nel limite  massimo  complessivo  del
10% dell'importo ammesso a finanziamento agevolato.
      9. Le domande di concessione dei finanziamenti agevolati contengono la
dichiarazione, ai sensi del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  28
dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, in ordine al possesso dei
requisiti necessari  per  la  concessione  dei  finanziamenti  e  in  ordine
all'eventuale spettanza di ulteriori contributi  pubblici  o  di  indennizzi
assicurativi per la copertura dei medesimi danni. Le  domande  sono  altresì
corredate, per i lavori affidati successivamente all'efficacia del  presente
protocollo,  da  almeno  due  offerte  acquisite  da  imprese,  al  fine  di
consentire valutazioni comparative, nonché dalla documentazione prevista nei
provvedimenti adottati dai Presidenti delle Regioni  ed  in  particolare  da
un'apposita perizia asseverata o giurata ai sensi del comma 1, lettera b), e
modificazioni, dalla legge n. 122 del 2012, che attesti:
          a) il danno subito ed il nesso di causalità tra  il  danno  e  gli
eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012;
          b) la natura, la quantificazione e l'idoneità degli interventi  da
eseguire per rimuovere lo stato di inagibilità e per il miglioramento  delle
condizioni di sicurezza preesistenti al sisma;
          c)     la     conformità     alla     vigente     regolamentazione
urbanistico-edilizia ed igienico-sanitaria e al decreto del  Ministro  delle
infrastrutture del 14 gennaio 2008, recante «Nuove  norme  tecniche  per  le
costruzioni» e la relativa circolare applicativa del  2  febbraio  2009,  n.
617;
          d) la congruità del preventivo di spesa.
      10. L'intervento di miglioramento sismico deve assicurare  un  livello
di sicurezza dell'edificio non inferiore al 60% di quello corrispondente  ad
una struttura adeguata ai  sensi  delle  norme  tecniche  delle  costruzioni
approvate con decreto del Ministro delle infrastrutture 14 gennaio 2008. Nel
caso in cui il livello di sicurezza iniziale sia superiore al 60% di  quello
corrispondente  ad  una  struttura  adeguata,  potranno  essere  ammessi   a
contributo, entro tetti di  spesa  da  stabilire,  ulteriori  interventi  di
miglioramento finalizzati all'eliminazione di eventuali carenze locali.
      11. I lavori di riparazione, con rafforzamento locale, ai  quali  sono
assimilati gli interventi di manutenzione  ordinaria,  nonché  i  lavori  di
ripristino con miglioramento sismico o ricostruzione, non possono comportare
il mutamento della destinazione d'uso dell'unità immobiliare entro due  anni
dal termine della fine dei lavori. In caso di interventi di  ripristino  con
miglioramento  sismico  o  ricostruzione  il  comune  può  autorizzare,   in
conformità alla vigente disciplina urbanistica, edilizia ed  ambientale,  la
demolizione e ricostruzione nello stesso o altro sito  dell'edificio,  fermo
restando che il contributo massimo ammissibile è riferito all'intervento  di
ripristino o ricostruzione della  situazione  originaria  medesima,  secondo
quanto  previsto  e   determinato   con   le   relative   disposizioni   dei
Presidenti/Commissari Delegati, nel rispetto  delle  «Norme  tecniche  delle
costruzioni» approvate con decreto del Ministro delle infrastrutture del  14
gennaio 2008 e la relativa circolare applicativa n. 617 del 2 febbraio 2009.
Sono in ogni caso esclusi dal  finanziamento  gli  immobili  o  le  porzioni
d'immobile costruiti in violazione delle norme urbanistiche ed  edilizie,  o
di tutela paesaggistico-ambientale, senza che sia intervenuta  sanatoria  ai
sensi della legge 28 febbraio 1985, n.  47  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni.
      12. Ai soli fini dei  rapporti  convenzionali  tra  Cassa  Depositi  e
Prestiti S.p.A. e l'Associazione Bancaria Italiana, i finanziamenti  di  cui
al comma 1 hanno durata  di  15  ovvero  20  ovvero  25  anni  tenuto  conto
dell'ammontare del singolo finanziamento.



Art. 4
Criteri e modalità specifiche per la concessione dei finanziamenti agevolati
a favore di soggetti titolari di attività produttive
      1. Con il  presente  articolo  sono  dettate  disposizioni  aggiuntive
relative alla concessione dei finanziamenti agevolati  di  cui  all'art.  3,
comma 1,  lettera  e)  del  presente  protocollo  d'intesa,  ferma  restando
l'applicazione, per tali finanziamenti agevolati, delle disposizioni di  cui
ai commi 2 e seguenti del predetto art. 3.
      2. I finanziamenti agevolati di cui all'art. 3, comma 1,  lettera  e),
sono concessi a favore delle imprese che presentino i seguenti requisiti:
          a) rientrare nella definizione  di  imprese  di  cui  all'art.  1,
dell'Allegato I al Regolamento (CE) n. 800/2008  della  Commissione  europea
del 6 agosto 2008;
          b) avere la sede o unità locale nei territori delle  provincie  di
Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo di cui all'art. 1,
dall'art. 67-septies della legge 7 agosto 2012, n. 134, fatto  salvo  quanto
previsto dal comma 3 dell'art. 3 del presente protocollo;
          c) essere regolarmente costituite ed iscritte  al  registro  delle
imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e  Agricoltura
competente per territorio e all'Anagrafe regionale delle  aziende  agricole;
per i professionisti, essere in possesso di Partita Iva;
          d)  essere  attive  e  non  essere  sottoposte  a   procedura   di
fallimento;
          e) possedere una situazione di regolarità contributiva per  quanto
riguarda la correttezza nei pagamenti  e  negli  adempimenti  previdenziali,
assistenziali ed assicurativi nei confronti di INPS e INAIL,  tenendo  conto
delle sospensive adottate dai provvedimenti attinenti le  zone  colpite  dal
sisma;
          f) rispettare le  norme  dell'ordinamento  giuridico  italiano  in
materia di prevenzione degli infortuni sui luoghi di lavoro e delle malattie
professionali,  della  sicurezza  sui  luoghi  di  lavoro,   dei   contratti
collettivi di lavoro e delle normative relative alla tutela dell'ambiente;
          g) non rientrare tra coloro che,  essendo  stati  oggetto  di  una
richiesta di recupero  degli  aiuti  dichiarati  dalla  Commissione  Europea
illegali o incompatibili, non hanno assolto agli obblighi  di  rimborsare  o
depositare in un conto bloccato detti aiuti nella misura, comprensiva  degli
interessi di recupero, loro richiesta dall'amministrazione;
          h) insussistenza di cause di divieto, sospensione o  decadenza  ai

domenica 4 novembre 2012

√ #terremoto #emilia - le prese per il cumulo (di macerie) e il silenzio di regime

Effetti del sisma emiliano sulle case (photo: SkyTg24)
caro giuliano olivati, ciao
come promesso ieri sera su twitter, cercherò di illustrare con chiarezza come i terremotati emiliani siano presi in giro, nonostante il ritornello obbligato dei media e dei politici preveda che gli emiliani abbiano avuto piena soddisfazione dalle misure straordinarie adottate. mi sto prendendo la briga di spiegare cosa succede in emilia perchè sono stanco di essere non solo cornuto, ma anche mazziato e vorrei che gli italiani fossero consapevoli della verità, così almeno posso rimanere solo cornuto (e non anche mazziato): non tollero essere preso in giro!!

innanzitutto mi presento: alberto baraldi, abito a mirandola (Mo), una delle cittadine della bassa modenese (la parte nord della provincia) devastate dalle 2 tremende scosse del 20 e 29 maggio, ed in particolar modo dall'ultima che ha avuto epicentro a 3-4 km da qui. sono un dottore commercialista (ho insegnato da giovane diritto tributario all'università di modena) e quindi, in qualche modo, sono un tecnico.
tutta la materia è ricca di auteniche "perle" e, andando per gradi, cercherò di essere completo, partendo da quelle più macroscopiche. i riferimenti normativi li metto in nota per non appesantire l'esposizione.

1. credito d'imposta alle imprese per gli interventi sugli immobili distrutti, danneggiati e per la realizzazione delle opere (obbligatorie per legge) di miglioramento della resistenza antisismica

a. la prima norma intervenuta in argomento è stato il d.l. 6 giugno 2012, nr. 74, che all'art. 3 istituisce genericamente vari tipi di contributi elargibili ai terremotati, ma demandandone la concreta attuazione a provvedimenti dei presodenti delle regioni interessate (v. nota 1).

b. poco dopo è  arrivata un'altra disposizione (art. 3-bis, dl 6 luglio 2012, nr. 95), che prevede che i contributi della norma precedente potessero, in alternativa, essere concessi sotto forma di finanziamento agevolato, garantito dallo Stato, contratto con normali banche operanti in zona  (2); al pagamento di ogni rata del mutuo agevolato maturava un credito d'imposta di pari importo (capitale + interessi pagati), utilizzabile solo in compensazione. nessuno, almeno sin qui, si è preoccupato particolarmente, perchè questa forma di contributo (sotto forma di credito di imposta) era previsto in via alternativa, sicchè ciascuno sembrava libero di non accedere ai mutui agevolati e di scegliere l'elargizione diretta da parte dello stato dei contributi per la ricostruzione.

c. purtroppo, poi, almeno qui in emilia, sono arrivate le ordinanze dell'esimio Presidente della regione, Errani, cui tutte le norme primarie citate delegavano la concreta attuazione dei contributi da elargire (http://www.regione.emilia-romagna.it/terremoto/gli-atti-per-la-ricostruzione/le-ordinanze-del-presidente-errani-in-qualita-di-commissario-delegato ). secondo me, Errani si era messo d'accordo in questo senso con Monti fin dall'inizio. 

In particolare, con l'ordinanza nr. 57 di Errani (art. 2), del 25 ottobre, è stato stabilito che i contributi spettanti alle imprese per i danni maggiori (fabbricati e beni mobili strumentali) siano erogati esclusivamente col sistema del mutuo/credito d'imposta (3).  

In molti casi, il contributo concesso sarà solo virtuale, non riuscendo il contribuente a spendere il credito d’imposta ( e quindi il rimborso del mutuo ottenuto per la riparazione dei danno graverà sulle sue spalle). Infatti:
- i bilanci 2012 di molte aziende presenteranno perdite colossali, per la distruzione o demolizione dei fabbricati, dei beni strumentali, delle scorte, ecc.., perdite naturalmente riportabili a nuovo; anche i bilanci successivi risentiranno di minor redditività per la perdita di clientela (soprattutto per quelle aziende appartenenti a filiere produttive che, nell’impossibilità di assicurare le forniture, sono state sostituite). Insomma, per farla breve, prima che ci sia dell’ires o irpef da pagare passerà molto tempo in moltissimi casi;
- queste stesse aziende si troveranno poi a credito di iva a causa delle spese per la ricostruzione/ riparazione dei danni, ricostituzione delle scorte, ecc..,  e quindi si farà fatica a utilizzare il credito d’imposta in compensazione con l’iva dovuta. Tralascio volutamente la questione della rimborsabilità di qs credito iva, perché ci saranno non pochi problemi in proposito;
- restano, è vero, i contributi dei dipendenti con cui poter compensare il credito d’imposta: ma facciamo due calcoli su un artigiano che fa un mutuo quindicennale di 3.000.000 per ricostruire il capannone; fosse anche il tasso agevolato del 2% solo, le rate annuali sarebbero di circa 230.000 €, contro una spesa annua per contributi di 15 dipendenti di 110.000/120.000 €: il resto, per pagare il mutuo, lo deve trovare l’imprenditore!  
per non parlare poi degli imprenditori più prudenti che, per sottrarre ai rischi d’impresa il capannone frutto di una vita di lavoro, si trovano l’immobile di proprietà di una società immobiliare, affittato alla società operativa: questi, neanche con i contributi dei dipendenti, riusciranno a compensare il credito d’imposta!! Al massimo, questi potranno compensare, tra 10 o 15 anni,  l’ires dovuta sull’affitto dell’immobile ricostruito (dopo che saranno state compensate tutte le perdite d’esercizio rilevate per effetto della distruzione del vecchio immobile o della sua riparazione). Tanto varrebbe dire, a questi fortunati, che è meglio che trovino un ponte da cui buttarsi giù.


alberto baraldi

(1) art. 3, dl 74/2012
1. Per soddisfare le esigenze delle popolazioni colpite dal sisma del 20 e del 29 maggio 2012 ... i Presidenti delle Regioni di ... stabiliscono, con propri provvedimenti ..... priorità, modalità e percentuali entro le quali possono essere concessi contributi nel limite delle risorse allo scopo finalizzate .....  In particolare, può essere disposta:
    a) la concessione di contributi per la riparazione, il ripristino  o  la ricostruzione degli immobili di edilizia abitativa, ad uso produttivo e per
servizi pubblici e privati e delle infrastrutture, dotazioni territoriali e attrezzature pubbliche, distrutti o danneggiati, in relazione al danno effettivamente subito;
    b)  la  concessione, previa presentazione di perizia giurata, di contributi  a  favore delle attività produttive, industriali, agricole, zootecniche,  commerciali, artigianali, turistiche, professionali, ivi comprese le  attività  relative agli enti non commerciali, ai soggetti pubblici e alle organizzazioni, fondazioni o associazioni con esclusivo fine solidaristico o sindacale, e di servizi, inclusi i servizi sociali, socio-sanitari e sanitari, aventi sede o  unità  produttive  nei  comuni interessati dalla crisi sismica che abbiano subito gravi danni a  scorte  e beni mobili strumentali all'attività di loro proprietà. ....    
    d) la concessione di contributi per i danni agli  edifici  di interesse storico-artistico;
    e) la concessione  di  contributi  a  soggetti  che  abitano in  locali sgombrati dalle competenti autorità per gli onerisostenuti onseguenti a traslochi e depositi, nonché delle risorse necessarie  all'allestimento  di alloggi temporanei;
    f)  la  concessione  di  contributi  a  favore  della  delocalizzazione temporanea delle attività danneggiate dal sisma al fine di garantirne la continuità produttiva;
  
(2)  D.L. 6 luglio 2012, n. 95;  Art. 3-bis. Credito di imposta e finanziamenti bancari agevolati per la ricostruzione
1.  I contributi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, destinati ad interventi di riparazione, ripristino o 
ricostruzione  di immobili di edilizia abitativa e ad uso produttivo, nei limiti  stabiliti dai Presidenti delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto
con i provvedimenti di cui al comma 5, sono alternativamente concessi, su apposita domanda del soggetto interessato, con le modalità del finanziamento agevolato
A tal fine, i soggetti autorizzati all'esercizio del credito operanti nei territori di cui all'articolo 1 del citato decreto-legge  n. 74 del 2012 possono contrarre
finanziamenti, secondo contratti tipo definiti con apposita convenzione con l'Associazione bancaria italiana, assistiti dalla garanzia dello Stato, fino ad un
massimo di 6.000 milioni di euro, ai sensi dell'articolo 5, comma 7, lettera a), secondo periodo, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, al fine di concedere finanziamenti agevolati ai soggetti danneggiati dagli eventi  sismici. Con decreti del
Ministro dell'economia e delle finanze è concessa la garanzia dello Stato di cui al presente articolo e sono definiti i criteri e le modalità di operatività della
stessa, nonché le modalità di monitoraggio ai fini del rispetto dell'importo massimo di cui al periodo precedente. .....
  2. In caso di accesso ai finanziamenti agevolati accordati dalle banche ai sensi del presente articolo, in capo al beneficiario del finanziamento matura un 
credito di imposta, fruibile esclusivamente in  compensazione, in misura pari,  per ciascuna scadenza di rimborso, all'importo ottenuto sommando alla sorte
 capitale gli interessi dovuti. Le modalità di fruizione del credito di imposta  sono stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate
 nel limite dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 6. Il credito di imposta è revocato, in tutto o in parte, nell'ipotesi  di risoluzione totale o parziale
 del contratto di finanziamento agevolato.
  3. ...
4. I finanziamenti agevolati, di durata massima venticinquennale, sono erogati e posti in ammortamento sulla base degli stati di avanzamento lavori relativi 
all'esecuzione dei lavori, alle prestazioni di servizi e alle acquisizioni di beni necessari all'esecuzione degli interventi ammessi a contributo. I contratti
di finanziamento prevedono specifiche clausole risolutive espresse, anche parziali, per i casi di mancato o ridotto impiego del finanziamento, ovvero di utilizzo 
anche parziale del finanziamento per finalità diverse da quelle indicate nel presente articolo.
  5. Con apposito protocollo di intesa tra il Ministro dell'economia e delle finanze e i Presidenti delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto sono definiti
 i criteri e le modalità attuativi del presente articolo, anche al fine di assicurare uniformità di trattamento e un efficace monitoraggio sull'utilizzo delle
 risorse. I Presidenti delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto definiscono, con propri provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 3, comma 1, 
del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, in coerenza con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 2, comma 2, del medesimo 
decreto-legge e con il suddetto protocollo di intesa, tutte le conseguenti disposizioni attuative di competenza, anche al fine di assicurare il rispetto del
 limite di 6.000 milioni di euro di cui al comma 1 e dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 6.
  6. Al fine dell'attuazione del presente articolo, è autorizzata la spesa massima di 450 milioni di euro annui a decorrere dal 2013.

(3) Ordinanza nr. 57 ER
Articolo 2
(Condizioni per il riconoscimento dei contributi, tipologia degli interventi finanziabili e dei
contributi concedibili)
2. Al fine di consentire il riavvio delle attività economiche, che sono state danneggiate dagli eventi sismici, nonché il recupero degli immobili produttivi, sono concessi contributi per:
a) la riparazione con rafforzamento locale, il ripristino con miglioramento sismico degli immobili danneggiati e la ricostruzione di quelli distrutti, volti a ristabilire la piena funzionalità degli immobili per l'attività dell'impresa[1];
b) la riparazione e il riacquisto dei beni mobili strumentali[2], volti a ristabilire la loro piena funzionalità e sicurezza per l'attività dell'impresa, compresi impianti e macchinari[3], con esclusione delle imprese agricole, zootecniche e agroindustriali, relativamente agli interventi oggetto di finanziamento sulla Misura 126 del programma di Sviluppo Rurale 2007/2013;

( art. 2, comma 13, ord. 57: per gli interventi indicati alle lettere a) e b) di cui al precedente comma 2 icontributi sono quelli previsti ai sensi dell'art. 3 bis del D.L. n. 95/2012 e relativo Protocollo d'Intesa);

c) la ricostituzione delle scorte connesse all'attività dell'impresa[4], con esclusione delle imprese agricole,
zootecniche e agroindustriali, relativamente agli interventi oggetto di finanziamento sulla Misura 126 del programma di Sviluppo Rurale 2007/2013;
d) la delocalizzazione ai sensi di quanto disposto all'art. 3 comma l lettera e commi 12 e 13 bis del D.L. n. 74/2012 delle attività danneggiate al fine di garantirne la continuità produttiva[5];
e) i danni economici subiti dai prodotti, ai sensi di quanto disposto dal D.L. n. 74/2012, art. 3, comma l, lett. b-bis;

(art. 2, comma 13, ord. 57: per gli interventi indicati alle lettere c), d) ed e) del precedente comma 2 contributi sono quelli previsti dall'art. 2 del D.L. n. 74/2012;
per gli interventi indicati alle lettere c) e d) del precedente comma 2, i contributi di cui al punto 2 del presente comma sono integrati con quello previsto per l'abbattimento dei tassi di interesse all'art. 11 del D.L. n. 74/2012 e relativo D.M. l0 Agosto 2012; art. 17, comma 1, ord. 57: I contributi in conto interessi o in conto canoni di locazione finanziaria sono richiesti per i costi destinati alla copertura delle spese occorrenti, al netto di eventuali indennizzi assicurativi e di altri contributi pubblici percepiti per le medesime finalità, per:
a) la ricostituzione delle scorte connesse all'attività di impresa;
b) la delocalizzazione temporanea delle attività danneggiate al fine di garantirne la continuità produttiva.)


[1] Art. 4, comma 11, ord. 57: Gli interventi di cui all'art. 2, comma 2, lettera a) riguardanti beni in leasing o in uso saranno rimborsati, a seguito dì apposita istruttoria, anche a favore del conduttore del bene, qualora le attività di riparazione e manutenzione straordinaria siano previste contrattualmente carico dì
quest'ultimo. Il richiedente dovrà allegare copia del contratto in essere al29 maggio 2012.
[2] Art. 2, comma 10, ord. 57: Per beni mobili strumentali, volti a ristabilire la loro piena funzionalità per l'attività dell'impresa, compresi impianti - con relative infrastrutture - e macchinari, di cui al presente articolo, comma. 2, lett. b), danneggiati o distrutti dagli eventi sismici si intendono beni presenti nel libro dei beni ammortizzabili o nel libro inventario o, per le imprese in esenzione da tali obblighi, presenti in documenti contabili o altri registri asensi di quanto previsto dal Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 600, recante "Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi" (in seguito D.P.R. n. 600/1973);
[3] art. 5, comma 1, ord. 57: Se gli interventi riguardano beni in leasing, i contributi potranno essere concessi anche a favore del conduttore del bene, qualora le attività di riparazione e manutenzione straordinaria siano previste contrattualmente a carico del conduttore. In tale fattispecie il richiedente dovrà allegare copia del contratto di leasing in essere al29 maggio 2012.
[4] art. 2, comma 12, ord. 57: Per scorte si intendono materie prime e sussidiarie, semilavorati e prodotti finiti connessi all'attività dell'impresa.
[5] Art. 2, comma 8, ord. 57: E' ammessa a contributo la delocalizzazione totale o parziale delle attività in strutture esistenti e situate in prossimità delle aziende danneggiate, di cui al comma 12 dell'art. 3 del D.L. n. 74/2012, nel rispetto delle procedure per le autorizzazioni ambientali secondo le tempistiche di cui all'art. 19, comma 2 del medesimo decreto e comunque all'interno dei Comuni interessati dal sisma così come definiti all'art. 1.